Il pignoramento dei titoli azionari è un’azione prevista dal diritto civile che permette al creditore di acquisire il controllo dei titoli di proprietà del debitore al fine di soddisfare il proprio credito.
Vediamo ora in che contesto può essere usata l’esecuzione forzata sui titoli in portafoglio, oltre alle conseguenze pratiche per il creditore procedente e il debitore.
Cos’è e come funziona il pignoramento dei titoli azionari
L’azione di pignoramento è il primo passo del processo esecutivo che può essere promosso dal creditore quando il debitore non adempie all’obbligazione contratta nei suoi confronti.
Il pignoramento dei titoli azionari rientra nei casi di pignoramento di beni mobili. In base a dove si trovano i titoli, la procedura di pignoramento avviene:
- presso casa o altri luoghi del debitore: specialmente quando si tratta di azioni, o altro titolo di credito, materializzato;
- presso terzi: in modo particolare quando i titoli sono dematerializzati, perciò non esiste un supporto materiale che li rappresenti (come stiamo per esaminare di seguito).
Questo è il presupposto per cui il creditore in possesso di un titolo esecutivo, cioè di un documento ufficiale che attesti l’esistenza e la validità credito, può ricorrere alla giustizia per espropriare anche i beni immateriali del debitore.
A questo punto può chiedere all’ufficiale giudiziario di notificare il pignoramento a chi detiene in custodia le azioni e al debitore.
Una volta che saranno formalmente accertati i titoli in portafoglio, il giudice dell’esecuzione fisserà una udienza per la vendita o l’assegnazione di essi.
Obblighi del custode dei titoli
Nella maggioranza dei casi le azioni del debitore, come anche altri titoli di credito, sono custoditi da un istituto di credito, che funge da intermediario finanziario. Sarà quest’ultimo a “bloccare” il patrimonio intestato al debitore esecutato di cui è in possesso in quel momento.
Infatti, entro un termine perentorio previsto per legge, la banca deve fornire la cosiddetta “dichiarazione di quantità” o “dichiarazione positiva” a mezzo raccomandata o PEC. Allo stesso modo in cui avviene il pignoramento del conto corrente con fido, l’istituto di credito deve dare notizia dell’esistenza del portafoglio titoli ed i relativi dettagli.
In caso di pignoramento dei titoli azionari, il debitore ha la possibilità di opporsi alla procedura entro un termine di decadenza stabilito dalla legge. L’opposizione deve essere presentata al giudice che ha emesso il decreto di pignoramento e deve essere corredata da un’adeguata motivazione.
Differenza fra titoli materiali e dematerializzati
Il pignoramento delle azioni rappresentative di una partecipazione al capitale sociale di una società deve seguire forme differenti a seconda che i titoli siano cartacei o dematerializzati.
Infatti, la legge italiana non obbliga le imprese ad emettere titoli di credito, quali sono le azioni, mediante supporti fisici che li rappresentano (tipicamente documenti cartacei), ma può non emetterli o prevedere altri mezzi che legittimano la loro circolazione tra soggetti differenti.
Da qui deriva la necessità di formalità differenti per dare notizia ai terzi dei vincoli a cui sono sottoposti i titoli.
Pignoramento delle azioni materiali
Quando un debitore è proprietario di titoli azionari non dematerializzati, e lui stesso è in possesso dei documenti che rappresentano tali partecipazioni, bisogna seguire la procedura del pignoramento diretto.
Pertanto, al momento della notifica del pignoramento l’ufficiale giudiziario deve eseguire l’apprensione (cioè il prelievo materiale) dei titoli stessi.
Questa operazione sarà quindi opportunamente annotata nel processo verbale, ossia la relazione obbligatoria in caso di pignoramenti mobiliari. Subito dopo l’ufficiale giudiziario dovrà anche depositare presso la cancelleria del tribunale territorialmente competente i titoli azionari.
In occasione della successiva udienza, il giudice dell’esecuzione ordinerà alla società emittente di trascrivere il vincolo nel libro dei soci.
In modo diverso, quando i documenti materiali che comprovano la partecipazione alla società sono in possesso di un soggetto che non è il debitore, si deve seguire l’iter del pignoramento presso terzi. Un casco esempio possono essere le azioni depositate in banca o da un notaio.
Pignoramento delle azioni dematerializzate
Come abbiamo visto in precedenza non c’è un obbligo di legge generalizzato che impone alle società di emettere azioni rappresentate da supporti materiali, come i documenti cartacei. Tuttavia, le norme prevedono un obbligo specifico di dematerializzazione dei titoli circolanti per il tramite di società che fanno appello al pubblico risparmio.
È il caso dell’intermediazione finanziaria per gli investimenti, che fanno anche molte banche: favoriscono la compravendita delle azioni quotate in mercati regolamentati, proponendole ad una platea indistinta di investitori.
Ecco che i titoli sono beni intangibili, privi di ogni documento materiale.
Apprensione del pignoramento delle azioni nominative
La Corte di Cassazione ha emesso nel 2017 una emblematica sentenza sui requisiti per il pignoramento delle azioni e la costituzione dei pegni. In particolare, il tribunale ha ritenuto valido un pignoramento su azioni nominative iscritte a libro soci, ma non accompagnato dall’espropriazione dei titoli.
Questa decisione merita una menzione speciale, perché mette in luce la difficile regolazione della partecipazione azionaria in presenza di diverse discipline giuridiche.
Il giudice ha richiamato anzitutto l’art. 1997 del Codice Civile, secondo il quale il pignoramento su un titolo di credito ha effetto solo se è effettuato “sul titolo”.
Per quanto riguarda la natura nominativa della partecipazione, il giudice ha guardato alla normativa di settore. Secondo l’art. 3, comma 3, del regio decreto n. 239 del 1942 che riguarda i gravami reali sulle azioni:
i pignoramenti, i sequestri e le altre opposizioni devono essere eseguiti sul titolo
Pertanto, il giudice ha stabilito che
la legge subordina l’efficacia del vincolo non solo (e non tanto) alla sua opponibilità ai terzi possessori, ma all’efficacia (cioè all’efficacia tout court) del vincolo stesso.
Pertanto, la decisione del tribunale chiarisce i requisiti per il pignoramento delle azioni nominative e sottolinea l’importanza di considerare nello stesso momento le norme previste dal diritto societario e quelle di indirizzo generale previste dal Codice Civile.
Pignoramento quota societaria del debitore
È possibile anche che il debitore esecutato non sia un semplice risparmiatore che ha qualche titolo azionario in portafoglio, ma sia un socio di una S.p.A. in cui si esercita la sua attività di imprenditore.
In questo caso, il creditore può richiedere la sospensione del pagamento dei dividendi e la nomina di un amministratore giudiziario che provveda alla gestione della società.
Per ogni dettaglio relativo a questa ipotesi rimaniamo all’articolo dedicato al pignoramento della quota di una Srl e altre società di capitali.
Quali titoli azionari possono essere pignorati
L’azione di pignoramento può essere esercitata su tutti i titoli azionari di proprietà del debitore. Tuttavia, la procedura di pignoramento non prevede la cessione del controllo delle azioni al creditore, ma solo il divieto per il debitore di non operare con esse e la loro custodia presso una banca o un intermediario finanziario in attesa della disposizione del giudice dell’esecuzione.
Rischi per il creditore
Il pignoramento dei titoli azionari comporta alcuni rischi per il creditore. In primo luogo, il valore delle azioni può cambiare nel corso del tempo, diminuendo il valore del credito garantito. Oltre a questo, il creditore deve sostenere i costi della custodia dei titoli azionari presso la banca o l’intermediario finanziario.