Per soddisfare le proprie pretese nei confronti del debitore, il creditore ha a disposizione diversi strumenti, tra cui il pignoramento dello stipendio.
Il pignoramento in busta paga, tuttavia, presenta alcuni limiti sull’importo pignorabile. In questa guida vedremo in che modo avviene il pignoramento dello stipendio, in quali casi è consentito e i limiti della pignorabilità dello stipendio.
Pignoramento dello stipendio: procedura
Il pignoramento dello stipendio rientra nella categoria del pignoramento presso terzi. Vi sono due modalità di pignoramento in busta paga:
- in modo antecedente all’accredito dello stipendio, quando il datore di lavoro riceve la notifica della trattenuta;
- in busta paga quando l’importo viene accreditato in Banca.
Sia nel primo che nel secondo caso, il primo step della procedura è l’invio della notifica al debitore in cui si comunica l’avvio della procedura. La notifica del pignoramento dello stipendio per essere valido deve contenere i seguenti elementi:
- la somma del credito;
- intimazione al terzo di non disporne senza ordine del giudice;
- dichiarazione di residenza o domicilio nel comune del tribunale competente;
- eventuale indirizzo PEC del creditore;
- citazione del debitore a comparire dinanzi al giudice, fissando un’udienza che rispetti il termine;
- l’invito al terzo a rendere entro dieci giorni al creditore procedente la dichiarazione prevista dall’art. 547.
Pignoramento notificato al datore di lavoro: la procedura
La notifica di pignoramento dello stipendio viene inoltrata al datore di lavoro del debitore. Una volta ricevuta, il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare al creditore la situazione economica del suo dipendente. Tale comunicazione avviene attraverso un rendiconto.
Entrambi i soggetti, debitore e creditore, devono poi partecipare alla prima udienza davanti al tribunale civile e il creditore dovrà dimostrare l’effettiva esistenza del debito. Una volta che il giudice appura l’esistenza del credito procede all’autorizzazione del pignoramento dello stipendio.
In questo modo il datore di lavoro, ossia il terzo, trattiene le somme dovute al dipendente a titolo di pignoramento per versarle al creditore finché il debito complessivo non sarà completamente estinto.
Se il dipendente cambia posto di lavoro, la procedura si interrompe e in tal caso la notifica per il pignoramento dello stipendio dovrà essere inoltrata al nuovo datore di lavoro.
Pignoramento notificato alla banca: la procedura
Il secondo metodo è quello del pignoramento notificato alla banca, e segue una procedura analoga a quella appena vista nel caso di notifica al datore di lavoro.
Le differenze tra le due procedure sono i limiti del pignoramento. Infatti, se l’accredito è avvenuto prima del pignoramento, le somme già depositate sul conto non sono pignorabili entro il minimo vitale.
Pignoramento dello stipendio: limiti
Il limite di pignorabilità, secondo la normativa attuale, è pari a:
- un quinto dello stipendio per debiti di lavoro e tributi provinciali o comunali;
- un terzo dello stipendio per alimenti dovuti per legge.
Sia nel caso del pignoramento di un quinto dello stipendio che di un terzo, la quota pignorabile è calcolata dallo stipendio netto e non da quello lordo.
Inoltre, nel caso in cui il creditore sia l’Agenzia delle Entrate le quote pignorabili sono:
- un decimo dello stipendio quando l’importo è inferiore ai 2.500 euro;
- un settimo dello stipendio se l’importo è inferiore ai 5.000 euro;
- un quinto dello stipendio se l’importo supera i 5.000 euro.
Un ulteriore limite del pignoramento dello stipendio è quello che è anche noto come minimo vitale necessario per condurre una vita dignitosa. Questo ammonta a 1.381,26 euro, che equivale al triplo dell’assegno sociale che ammonta a 460,42 euro. L’assegno sociale altro non è che la misura di assistenza economica dedicata ai cittadini a partire dai 67 anni che si trovano in stato di bisogno. L’importo può variare di anno in anno.
Anche il TFR può essere pignorato dal creditore, ma sempre nei limiti stabiliti dalla legge.
Inoltre, nel caso in cui vi fossero due debiti di diversa natura si può effettuare il doppio pignoramento dello stipendio entro il limite della metà dello stipendio e del minimo vitale.
Opposizione del debitore al pignoramento dello stipendio
In alcuni casi il debitore può opporsi al pignoramento in busta paga. Nella fattispecie, l’opposizione è consentita se:
- il debitore non ha ricevuto l’atto di precetto;
- sono passati più di 90 giorni dall’atto di precetto che nel frattempo ha perso efficacia;
- non è stato ricevuto il titolo esecutivo (sentenza o decreto ingiuntivo);
- il diritto di credito è caduto in prescrizione o non è stato quantificato in modo corretto;
- il debito è stato saldato, in parte o completamente, prima della notifica dell’atto pignoramento.
Inoltre, il debitore può ricorrere ad un’altra soluzione rivolgendosi ai professionisti del debito esperti nella rinegoziazione dei debiti e nel saldo e stralcio.