Il pignoramento della pensione sociale è una forte preoccupazione per i suoi titolari, che sono in una condizione economica molto delicata per definizione.
Di fatto l’assegno sociale, che una volta si chiamava “pensione sociale”, non è pignorabile in sé e per sé. Tuttavia, ci sono situazioni eccezionali, in cui il pignoramento può colpire lo stesso il pensionato.
Vediamo subito che cosa può accadere al debitore.
Assegno sociale e minimo vitale
Per prima cosa dobbiamo precisare che tecnicamente la pensione sociale oggi è definita “Assegno Sociale”, che viene erogato mensilmente dall’INPS a tutte quelle persone che hanno raggiunto il limite di età pensionabile (67 anni) e rientrano fra i cittadini poveri.
Il cambiamento da pensione sociale ad Assegno Sociale risale alla riforma in materia pensionistica del 1996. Trattandosi di un sostegno economico riconosciuto in mancanza di contributi previdenziali da lavoro
Infatti, come abbiamo visto anche nel caso di pignoramento della pensione in generale, il Codice di Procedura Civile fissa la soglia di pensione impignorabile al doppio dell’Assegno Sociale, con un minimo di 1000 euro.
Accredito sul conto sfavorevole per il pignoramento dell’Assegno Sociale (ex pensione sociale)
Come abbiamo analizzato nel caso di pignoramento dello stipendio e della pensione, il creditore può attivare la procedura di pignoramento presso terzi notificandola rispettivamente:
- Al datore di lavoro o all’ente previdenziale erogatore della pensione, oppure
- alla banca presso cui il debitore esecutato ha il conto in cui viene fatto l’accredito dello stipendio o pensione.
Come abbiamo detto l’Assegno Sociale non può essere aggredito dalla procedura esecutiva, però esiste l’eccezione nel caso di accredito sul conto bancario o postale.
Queste sono le chiare conclusioni dell’orientamento della giurisprudenza negli ultimi anni, guidato dalla Corte di Cassazione. Riportiamo adesso uno stralcio di una sentenza di 2021:
il principio, recentemente affermato da questa Sezione, secondo cui, in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, le somme già percepite a titolo di credito pensionistico – o ad esso assimilato – e confuse nel patrimonio del debitore, possono essere pignorate, e quindi sequestrate, ai sensi dell’art. 545, comma 8, cod. proc. civ., con il limite del triplo dell’importo dell’assegno sociale che può operare una sola volta e a condizione che sia certa la natura della somma (Sez. 3, Sentenza n. 13130 del 19/11/2019, dep. 28/04/2020, Cattaneo, Rv. 279377).
Come difendere l’Assegno Sociale dal pignoramento
La disparità di trattamento delle somme percepite dal debitore in base al metodo di pagamento, porta inevitabilmente a fare alcune considerazioni molto pratiche.
Secondo le norme abbiamo visto che l’Assegno Sociale è completamente impignorabile per la sua natura di misura assistenziale. Per cui se il percettore dovesse vedersi sottoporre ad esecuzione forzata questa somma, dovrebbe prontamente presentare un atto di opposizione al giudice dell’esecuzione.
Nel caso di accredito sul conto corrente bancario o postale dell’Assegno Sociale, il denaro depositato è impignorabile fino a tre volte l’importo dell’Assegno stesso. Ciò nonostante, potrebbe non essere possibile distinguere le mensilità ricevute dall’INPS da altre entrate.
In tutte le ipotesi la legge si è preoccupata di tutelare la condizione di svantaggio economico e sociale dei titolari di questo supporto previdenziale, facendo sì che il giudice dell’esecuzione può rilevare d’ufficio l’errata applicazione delle procedure di pignoramento.