Pignoramento pensione di invalidità

Pignoramento pensione di invalidità

Riccardo Corradino
- Esperto debiti

Il pignoramento della pensione di invalidità è possibile, nonostante il beneficiario sia sempre in una situazione di svantaggio per il peggioramento della condizione di salute.

La procedura a disposizione del creditore è la stessa del pignoramento della pensione in generale ma, prima di scendere nei particolari, facciamo chiarezza sulle differenze tra pensione di invalidità, pensione di inabilità e pensione di invalidità civile.

Cos’è la pensione di invalidità

Quella che comunemente chiamiamo pensione di invalidità è definito come assegno ordinario di invalidità. Si tratta di una prestazione previdenziale istituita dalla legge 222/1984, che spetta ai lavoratori:

  • dipendenti, autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
  • che hanno un’assicurazione INPS (anche se iscritti ad alcuni fondi pensioni sostitutivi ed integrativi dell’assicurazione generale obbligatoria)

a patto che

  • il lavoratore abbia un’invalidità superiore ai 2/3 per deficit fisici o mentali, e
  • abbia maturato almeno 5 anni di contributi da lavoro in totale, dei quali gli ultimi 3 sono stati versati negli ultimi 5 anni. 

Questi requisiti spiegano la pignorabilità della pensione di invalidità, o per meglio dire “assegno ordinario di invalidità”:

la pensione di invalidità può essere aggredita dai creditori del pensionato perché è una prestazione di natura previdenziale, che ha come presupposto il versamento dei contributi da lavoro per il suo finanziamento. Per questo motivo non rientra nelle categorie impignorabili esentate dall’art. 545 Codice di Procedura Civile.

Differenze tra pensione di invalidità e pensione di inabilità

Per chi non è esperto del settore, la differenza fra la pensione di invalidità e quella di inabilità non è una cosa ovvia.

La pensione di inabilità è una prestazione di natura previdenziale che viene concessa ai lavoratori che hanno perso totalmente la propria capacità lavorativa, in seguito all’insufficienza o l’aggravamento di un deficit fisico o mentale.

Sussistono, quindi, gli stessi requisiti contributivi della dell’assegno ordinario di invalidità, però la pensione di inabilità spetta solo a chi non può più proseguire l’attività lavorativa. E, appunto perché finanziata da contributi previdenziali versati, può essere pignorata anch’essa.

Inoltre, la pensione di inabilità è reversibile, il che significa che alla morte del pensionato debitore, la somma passa ai familiari superstiti. Pertanto gli eredi dovranno tenere conto del meccanismo visto in occasione del pignoramento della pensione di reversibilità per tutelare il più possibile le somme aggredite.

Come difendere la pensione di invalidità dal pignoramento

Come abbiamo visto finora, questo tipo di pensione può essere oggetto di esecuzione forzata. Ciò comporta che il creditore può avvalersi del pignoramento presso terzi, per far trattenere le somme direttamente da parte dell’INPS o della banca presso cui viene depositata la pensione del debitore.

Restano fermi i limiti dell’ammontare che può essere espropriato che valgono per il pignoramento della pensione di vecchiaia: un quinto per regola generale, con varie eccezioni che dipendono anche dal tipo di debito.

Anche in questo caso vale il rimando dell’impossibilità di pignorare le pensioni andando sotto al tetto del “minimo vitale”.

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