Molti commercianti chiedono se il pignoramento della merce in negozio sia possibile, sempre e comunque. È un interrogativo che tormenta tutti quei venditori che faticano a far quadrare i conti e hanno delle difficoltà economiche, anche incolpevoli.
La risposta è che i prodotti possono essere pignorati, ma tenendo conto del loro valore, dell’uso e di chi è il titolare di diritti su di essi. In questo articolo andiamo ad esplorare tutti i fattori di giudizio.
Cos’è il pignoramento della merce
Il creditore che vuole che il suo credito venga soddisfatto dal debitore inadempiente, può ricorrere al pignoramento mobiliare. Questo rientra nelle opzioni di esecuzione forzata, che si distingue proceduralmente dal pignoramento immobiliare e da quello presso terzi per il fatto che non è necessaria la notifica dell’ufficiale giudiziario al debitore esecutato.
Come funziona l’espropriazione della merce
Una volta decorsi inutilmente i 10 giorni concessi al debitore per ripagare quanto dovuto, il creditore è legittimato a richiedere all’ufficiale giudiziario il pignoramento dei beni mobili del debitore, oltre ad eventuali immobili ecc…
Il creditore dovrà scegliere con attenzione l’ufficiale giudiziario territorialmente competente, sulla base del luogo dove si trovano le cose.
Limiti temporali
Tutte le fasi operative del pignoramento della mercanzia di un negozio, così come gli altri beni, non può essere eseguito nei giorni festivi, né prima delle ore 7 né dopo le ore 21. Tuttavia, il pignoramento che sia iniziato nelle ore prescritte, può essere eseguito sino al suo completamento.
Questi limiti possono essere derogati solo a seguito di una espressa autorizzazione del Presidente del Tribunale o di un giudice da lui delegato. L’atto, comunque, deve essere motivato da un pericolo concreto di pregiudizio del credito (ad esempio, se i beni potrebbero essere occultati, danneggiati o distrutti).
Quali beni sono pignorabili
Se la verifica formale della legittimità del creditore a richiedere l’esecuzione del procedimento darà esito positivo, l’ufficiale giudiziario effettuerà:
- la ricerca delle cose da pignorare;
- la scelta, individuazione ed apprensione delle cose da pignorare.
La ricerca dei beni da pignorare
La ricerca dei beni mobili con cui ripagare il debito può essere fatta dall’ufficiale giudiziario designato:
- presso l’abitazione ed altri luoghi appartenenti al debitore;
- sulla persona del debitore;
- presso altri luoghi che non appartengono al debitore, se lì ci sono beni mobili a sua disposizione. In questo caso occorre l’autorizzazione del Presidente del Tribunale, emessa con decreto su ricorso del creditore procedente.
Quindi, l’ufficiale giudiziario può espropriare coattivamente la merce di un negozio anche se viene stoccata in un magazzino di terzi che, malgrado ciò, venga tranquillamente utilizzato dal debitore per le sue attività.
Vista la delicatezza della situazione, ci sarà maggior attenzione nel non ledere la reputazione e il decoro dei terzi. In ogni caso, l’ufficiale giudiziario può pignorare le cose del debitore che il terzo possessore consente di esibirgli.
Durante la ricerca potrebbero esserci tensioni e comportamenti non consoni. Se così fosse, l’ufficiale giudiziario potrà richiedere l’intervento della forza pubblica per far rispettare l’ordine.
Come valutare la merce e altri beni disponibili
La norma basilare per determinare il valore dei beni pignorabili è l’art. 515 c.p.c., comma 3, che stabilisce che:
… gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito.
La ratio della normativa è quella di scegliere ciò che può essere venduto più facilmente e che può permettere ricavi più alti. Infatti, la rivendita di quanto sarà pignorato dovrà ripagare il debito e anche le spese di giudizio.
Di solito la merce oggetto di pignoramento viene lasciata in custodia al debitore, perché il creditore dovrebbe sostenere dei costi di trasporto in altra sede, immagazzinamento ed eventuali ulteriori oneri, compresi quelli che dovrebbe sostenere per la vendita all’asta o all’incanto.
La giurisprudenza tende a non abusare del diritto all’espropriazione forzata, limitando il più possibile il paniere di beni aggrediti dalla procedura esecutiva.
In teoria lo stesso creditore che ha proposto l’esecuzione forzata potrebbe riproporre il pignoramento di quanto rimasto nel negozio durante la prima procedura, ma avrebbe senso solo se il valore dei beni fosse sensibilmente aumentato.
Pignoramento dei beni mobili registrati
Quindi, in una situazione di pignoramento della merce in negozio, l’ufficiale giudiziario potrebbe rinvenire automobili, motocicli o rimorchi. Come ha sottolineato la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 26327 del 2019, costui può legittimamente pignorare un’auto di proprietà di terzi, per il solo fatto di essere nelle disponibilità del debitore che subisce la procedura esecutiva.
Giuridicamente questo è possibile, perché il trasferimento della proprietà è un atto di natura negoziale fra le parti. La sua registrazione al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) ha valore di pubblicità solo verso soggetti terzi, estranei alla compravendita.
Una volta che sarà avvenuta la trascrizione del pignoramento nel PRA, sarà incombenza dell’effettivo precario attivare le procedure per il rilascio del suo veicolo.
Pignoramento delle merci e altri beni mobili
Una volta completate tutte le operazioni compiute presso i luoghi del debitore, l’ufficiale giudiziario redige un verbale dettagliato contenente:
- la descrizione di beni pignorati;
- lo stato e la stima del loro valore: le operazioni di stima possono essere anche differite, fino a 30 giorni, ad esempio nel caso di dover incaricare un perito esterno per la particolarità delle merci del negozio;
- le disposizioni impartite per la loro conservazione.
Solo adesso l’ufficiale consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto, affinché possa depositare il tutto nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione.
Se il deposito non viene effettuato nei termini, il pignoramento perde di efficacia.