A privati e aziende può capitare di dover affrontare una situazione di sovraindebitamento, a causa della quale si arrivi al pignoramento del conto corrente bancario con fido.
Tuttavia, il debitore non è legittimato ad aggredire il saldo correntizio per intero. In altre parole, il deposito sul conto può essere pignorabile, ma non il fido.
In questo articolo andiamo a vedere tutte le situazioni possibili, facendo chiarezza su ciò che può essere destinato a ripagare il debito.
Caratteristiche del conto corrente affidato
Il soggetto titolare di un conto corrente bancario può aver bisogno di liquidità aggiuntiva, oltre alle somme disponibili già depositate. Questo può avvenire per affrontare delle spese ingenti in un periodo di relative ristrettezze economiche, oppure per poter contare su un flusso finanziario che consenta esborsi anticipati.
Avere un conto in rosso non è sempre sinonimo di insolvenza certa per i debiti contratti dal suo titolare.
Quindi, un correntista può richiedere alla sua banca l’apertura di un fido collegato al proprio conto corrente. Per mezzo di questo strumento l’istituto di credito mette a disposizione del cliente una somma di denaro.
Perché il fido è impignorabile
Sottoscrivendo questo contratto, il cliente correntista potrà disporre in maniera dinamica di una liquidità concessa a credito dalla banca. Sono fondi che non avranno niente a che vedere con quelli che concorrono alla formazione del saldo del conto corrente.
Questo vale anche nel caso in cui il saldo disponibile del conto corrente affidato sia negativo. Sarà eventualmente l’istituto bancario a richiamare il cliente affinché restituisca l’ammontare di fido utilizzato qualora reputi che ci sia un forte pericolo di insolvenza, ma questa è una decisione che riguarda solo le parti e ha natura privatistica.
Come avviene il pignoramento del conto con fido
Come in tutti i casi in cui un creditore voglia ottenere il pagamento del debito non avvenuto secondo le condizioni pattuite, egli dovrà dare il via ad un’azione esecutiva in tribunale. Da qui il giudice valuterà i requisiti, eventuali esigenze specifiche del caso, e darà impulso all’esecuzione forzata per il soddisfacimento del diritto di credito.
Se il debitore esecutato non avrà provveduto ad estinguere la propria posizione debitoria a seguito del precetto del creditore, il processo giudiziario continuerà a fare il suo corso fino ad arrivare al pignoramento del conto corrente affidato.
Sarà in questa fase che l’ufficiale giudiziario notificherà alla banca l’atto di pignoramento presso terzi per le somme depositate sul conto, che dovrebbero servire a ripianare il debito insoluto.
Sostanzialmente è la banca ad essere debitrice del proprio cliente pignorato, perché detiene “in prestito” i fondi che sono di proprietà di quest’ultimo. In qualche modo è la situazione inversa rispetto all’apertura di credito.
Dal conteggio per la dichiarazione del terzo devono essere escluse le somme depositate dopo la dichiarazione di quantità che abbiano compensato eventuali poste negative antecedenti.
Tuttavia, l’orientamento giurisprudenziale minoritario ritiene che l’obbligo di custodia appena menzionato decorra a partire dal giorno della notifica dell’atto di pignoramento in sé.
Impossibilità di pignoramento di singoli versamenti dopo la notifica
Qualora, dopo la notifica del pignoramento delle somme su conto affidato, il correntista debitore facesse nuovi versamenti sul suo conto con saldo negativo, questi non verrebbero intaccati dalla procedura esecutiva. Questo perché sarebbero solo somme a copertura dello scoperto.
Il debitore pignorato può continuare a prelevare
Dopo l’avvenuta notifica dell’atto di pignoramento presso terzi del conto affidato, nulla vieta che il correntista faccia dei prelevamenti in presenza di un saldo correntizio negativo.
Infatti, come abbiamo accennato in precedenza, la banca deve attenersi alle norme sulla custodia solo per le somme che appartengono direttamente all’esecutato.
Invece, quando il saldo del conto è negativo, le somme prelevate fanno parte dello scoperto di conto corrente accordato dalla banca. Il creditore non può aggredire codeste somme, perché non appartengono al debitore; pertanto l’istituto di credito non può bloccare l’operatività.
Come evitare il pignoramento del conto con fido
Il debitore avrà un termine perentorio per presentare opposizione all’atto di pignoramento, dimostrando l’insussistenza totale o parziale del debito contestato.
Se non ci sono le condizioni per rimborsare il credito, e quindi sottraendosi all’espropriazione dei fondi, per l’esecutato è possibile anche proporre la rinegoziazione del piano di estinzione del debito. È possibile proporre la rateizzazione o la sua ristrutturazione.
Sarà il giudice a valutare la concreta fattibilità, salvaguardando la possibilità del creditore di venir soddisfatto senza pregiudizi ulteriori. Motivo per il quale è molto importante farsi assistere da professionisti esperti della materia.