Pignoramenti mobiliari

Pignoramenti mobiliari

Riccardo Corradino
- Esperto debiti

I pignoramenti mobiliari costituiscono una delle tre forme di pignoramento previste dalla legge italiana, e si realizzano con l’intimazione a non compiere atti sul patrimonio che viene notificata al debitore prima di passare all‘espropriazione forzata dei suoi beni mobili.

Quest’ultima viene avviata mediante un atto di pignoramento, che l’ufficiale giudiziario deve notificare al debitore su richiesta del soggetto che vanta un diritto di credito.

I pignoramenti mobiliari sono la tipologia meno gradita dai creditori, poiché è difficile trovare beni di valore in una casa che possano soddisfare l’intera mole dei debiti che ha giustificato il ricorso ad un’azione giudiziaria.

Inoltre, il debitore potrebbe nascondere i beni, rendendo difficile o addirittura impossibile il rinvenimento.

Tipi di espropriazioni mobiliari

Il pignoramento mobiliare può essere suddiviso in due categorie, in base al luogo in cui viene svolta l’apprensione:

  • espropriazione mobiliare presso il debitore, in cui i beni da pignorare si trovano presso la residenza e il domicilio del debitore, oppure
  • espropriazione mobiliare presso terzi, in cui i beni da pignorare si trovano presso altri soggetti, pur facendo parte del patrimonio del debitore.

Fase preliminare ai pignoramenti mobiliari

Per poter arrivare all’espropriazione forzata, il creditore procedente deve notificare al debitore l’atto di precetto, ossia l’ultimo invito ad adempiere che non ha natura di atto giudiziario in senso tecnico.

Per ottenere i pignoramenti mobiliari in geneil creditore non deve notificare un atto scritto specifico al debitore (come avviene, invece, nel pignoramento immobiliare, ad esempio della casa coniugale, e presso terzi, come nel caso di pignoramento della pensione).

Avvio dei pignoramenti mobiliari

Il creditore deve far pervenire alla controparte in debito il titolo esecutivo e il precetto, ma non per forza contemporaneamente.

Se dopo 10 giorni dalla notifica del precetto il debitore non ha provveduto a soddisfare il credito, anche solo in parte, allora il creditore può ricorrere alla procedura esecutiva.

È sufficiente che il creditore, di persona o tramite un avvocato, rivolga all’ufficiale giudiziario territorialmente competente una richiesta di pignoramento, consegnando il titolo esecutivo su cui si fonda il credito e l’attestazione del precetto notificato.

Dopo aver svolto i doverosi controlli formali da parte dell’ufficiale giudiziario ricevente, egli può presentarsi nei luoghi del debitore esecutato. Quindi, in teoria già dal giorno dopo possono partire le operazioni di sopralluogo, cernita dei beni e apprensione.

Per prima cosa l’ufficiale giudiziario incaricato che accede di persona agli spazi in cui si trovano i beni fa una scelta fra gli oggetti di maggior valore, i titoli di credito e i soldi in contanti che hanno maggiori possibilità di realizzo. Allo stesso tempo, riporta tutto in un verbale molto dettagliato, ma di solito ancora non c’è apprensione se non per i contanti.

Per “apprensione” si intende l’operazione di prelevamento fisico degli oggetti dal luogo prescelto, compreso il denaro cash.

Iscrizione a ruolo dei pignoramenti mobiliari

Una volta terminata l’analisi dei beni, l’ufficiale giudiziario consegna al creditore il verbale.

Da qui il creditore ha 15 giorni di tempo utile per depositare la documentazione in tribunale al fine di ottenere l’iscrizione a ruolo.

L’iscrizione a ruolo dei pignoramenti mobiliari, cioè l’operazione di inserimento in apposito registro in cui vengono annotati in ordine cronologico i processi giudiziari, avviene con la presentazione dell’atto di pignoramento presso il competente ufficio del giudice dell’esecuzione.

A questo punto, il debitore avrà l’opzione di scegliere tra due opzioni:

  • Pagare il debito entro i termini stabiliti;
  • Opporsi al pignoramento, contestando l’atto di pignoramento o dimostrando che il debito è stato già estinto.

In caso di mancato pagamento del debito, il creditore ha 30 giorni per far valere il pignoramento ottenendo la vendita o l’assegnazione dei beni mobili beni mobili elencati nella relazione definita “processo verbale”.

È importante rispettare i termini e i tempi della procedura, al fine di evitare l’annullamento della stessa per la perdita di efficacia e la decadenza dei diritti. Inoltre, i pignoramenti, compreso quello mobiliare, comportano dei costi anche considerevoli, pertanto è bene valutare attentamente come procedere in relazione alle somme dovute.

Pignoramenti mobiliari presso terzi

Il pignoramento mobiliare può anche essere eseguito nei confronti di beni in possesso di soggetti terzi.

In questo caso, il creditore deve individuare il possessore terzo e notificargli l’atto di pignoramento. Esattamente come avviene per l’aggressione dei crediti del debitore in caso di pignoramento dello stipendio.

Da quel momento i terzi hanno 10 giorni di tempo per replicare per iscritto, fornendo una dichiarazione positiva o negativa sul loro possesso di beni con crediti del debitore esecutato.

Durante l’eventuale accesso dell’ufficiale giudiziario per inventariare i beni, il vincolo di pignoramento può coprire tutti i beni presenti, senza distinzione fra quelli di proprietà del debitore e quelli di altri.

Il terzo può opporsi al pignoramento, per dimostrare di essere proprietario dei beni o se questi non appartengono al debitore. In ogni caso, il terzo potrà richiedere all’esecutato un risarcimento per i danni subiti a causa del pignoramento.

Quanto costa il pignoramento mobiliare?

Il costo complessivo dei pignoramenti mobiliari comprende varie voci di spesa, perciò è variabile da un’procedimento all’altro.

La spesa per ottenere il titolo esecutivo e il pignoramento da parte dell’ufficiale giudiziario è composta da contributo unificato, marche da bollo e compenso del professionista incaricato.

Il contributo unificato è una tassa istituita per contribuire alle spese della giustizia . Esso dipende dal valore della causa che si propone, che deve essere obbligatoriamente indicato nell’atto di precetto.

I criteri di calcolo sono riportati nell’art. 10 del Codice di Procedura Civile:

Il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti.
A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro, e gli interessi scaduti, le spese e i danni [1223, 1282, 2043 c.c.] anteriori alla proposizione si sommano col capitale.

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