I pignoramenti all’estero sono possibili, anche se le procedure sono complesse e talvolta molto costose. Ma bisogna fare una netta distinzione secondo dove è residente il debitore e dove sono i beni da espropriare.
In questo articolo andiamo a conoscere come funziona il pignoramento fra Paesi differenti, per arrivare preparati ad affrontare l’azione esecutiva.
Riconoscimento dei pignoramenti all’estero
Il presupposto imprescindibile per richiedere l’attivazione di un tipo di procedura esecutiva è sempre la sussistenza di un debito non pagato. L’art. 2740 del Codice Civile italiano è molto chiaro:
Se i solleciti di pagamento e l’atto di precetto non hanno portato all’estinzione, seppure parziale, del debito, allora al creditore rimane solo procedere con l’esecuzione forzata.
Per questo bisogna considerare che la procedura per effettuare un pignoramento all’estero varia a seconda del Paese in cui si vuole eseguire.
Per il diritto italiano il processo di esecuzione può essere adito dal creditore in presenza di un valido titolo esecutivo (un decreto ingiuntivo, una sentenza ecc…) emessa da un tribunale italiano e chiedere la sua omologazione all’estero. Inoltre, è necessario rispettare le normative locali in materia di notifica degli atti giudiziari e di esecuzione delle decisioni giudiziarie.
La procedura di riconoscimento dei pignoramenti all’estero deve tener conto di diverse convenzioni internazionali, come ad esempio la Convenzione dell’Aja del 1 marzo 1954 sulla procedura civile e commerciale o il Regolamento UE n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in ambito civile e commerciale (noto anche come “Regolamento di Bruxelles I bis”, in vigore dal 2015).
Tale regolamentazione, sottoscritta anche dall’Italia, stabilisce che le decisioni (sentenze, decreti, ordinanze, ecc.) pronunciate da un organo giurisdizionale di uno degli Stati aderenti sono riconosciute anche negli altri, senza alcun procedimento aggiuntivo.
La richiesta di riconoscimento del pignoramento all’estero deve essere redatta in lingua straniera e deve essere corredata da una traduzione giurata nella lingua del Paese in cui è presentata. Inoltre, la richiesta deve contenere una descrizione dettagliata del bene da pignorare, nonché delle modalità di esecuzione forzata.
Il sistema descritto finora vale per tutti i Paesi dell’Unione Europea.
Invece, per gli Stati extracomunitari è necessario verificare caso per caso se il Paese interessato dal pignoramento ha sottoscritto qualche Convenzione in materia.
Alla luce di quanto detto per la validità degli atti fuori dall’Italia, andiamo a vedere in dettaglio i 3 scenari fondamentali in cui può trovarsi il creditore:
- Beni all’estero e debitore in Italia;
- Beni in Italia e debitore all’estero;
- Beni e debitore all’estero.
Pignoramenti di beni all’estero e debitore in Italia
In base a ciò che abbiamo osservato fino a questo punto, se il debitore risiede in Italia ed il suo patrimonio da pignorare è oltre confine, le norme italiane sul processo di esecuzione fanno il loro corso regolarmente.
Verranno seguiti i vari passi procedurali, come analizzato anche trattando della prescrizione del pignoramento, del pignoramento della pensione, dello stipendio, il pignoramento della quota di una Srl ecc…
Una volta giunti al momento dell’esproprio forzato, il creditore dovrà ottenere l’omologazione dell’autorità competente per il luogo in cui si trovano i beni. Una volta ottenuta l’omologazione, potrà partire l’esproprio.
Pignoramenti di beni in Italia e debitore all’estero
Nell’ipotesi in cui un debitore abbia spostato la propria residenza all’estero lasciando in Italia i suoi beni, questi ultimi potranno essere aggrediti secondo le norme italiane che abbiamo imparato a conoscere.
L’unica differenza dell’iter riguarda la notifica dell’atto di pignoramento, che deve essere eseguita nel Paese di residenza del debitore, anche se non italiano. Questa peculiare incombenza procedurale è regolata dalle Convenzioni sottoscritte dai vari Stati e, in ambito europeo, dal Regolamento UE n. 1784 del 2020 sulla trasmissione degli atti giudiziari e stragiudiziali tra i Paesi Membri.
In questo caso il creditore dovrà anche mettere in campo un piano per il trasferimento in Italia di beni pignorati.
Pignoramenti all’estero di debitori fuori dall’Italia
Alla luce della complessità delle norme internazionali che regolano i pignoramenti all’estero, e dei relativi costi, capita spesso che i debitori spostino all’estero sia la residenza che i propri beni: è l’estremo tentativo di sfuggire all’aggressione patrimoniale dei creditori.
In questa situazione, se il soggetto insolvente e il soggetto che vanta un credito risiedono entrambi in differenti Paesi comunitari, il secondo potrà attivare il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento, atto ad ottenere un titolo esecutivo riconosciuto dalla stessa Unione Europea.
Si tratta di un particolare procedimento giudiziario, che può essere utilizzato unicamente per le controversie di natura civile e commerciale, disciplinato dal Regolamento CE del 12.12.2006, n. 1896, istituisce una procedura monitoria uniforme, facoltativa, da utilizzare per il recupero di crediti pecuniari liquidi ed esigibili, derivanti da controversie transfrontaliere.
La procedura è molto semplice.
Una volta che il creditore ha compilato l’apposita modulistica ed allegato i documenti che provano l’esistenza del credito, il giudice emette il decreto ingiuntivo europeo, da notificare al debitore. Passati 30 giorni, in mancanza di opposizione da parte di quest’ultimo, il decreto diventa definitivo e può, quindi, essere portato in esecuzione in qualsiasi Paese Membro.
Diversamente, se il debitore inadempiente e i suoi beni sono in un Paese extra-UE, le cose per il creditore sono più complesse.
Infatti, come abbiamo menzionato in precedenza, costui deve, per prima cosa, fare i passi necessari per inoltrare una istanza di riconoscimento del titolo esecutivo secondo le convenzioni specifiche valide in quel Paese.
Ottenuto ciò, il creditore richiedente dovrà rispettare le norme previste in quella giurisdizione.
Pignoramento del conto all’estero
La situazione per il creditore procedente è ancora più complessa per pignorare il conto bancario del debitore.
Infatti, non esiste una banca dati pubblica che contenga tale informazione. Il nostro Archivio dei rapporti finanziari nazionale (conosciuto soprattutto come “Anagrafe dei conti correnti”) conosce solo i rapporti con gli enti finanziari italiani e quelli esteri, solo quando sono stati volontariamente dichiarati dal contribuente.
In mancanza della collaborazione spontanea del debitore, al creditore non resta che indagare fra i rapporti d’affari conosciuti del debitore e, magari, incaricando un investigatore privato.
Dall’esterno l’individuazione di un conto bancario fuori dall’Italia, come nel caso del pignoramento del conto PayPal, può essere davvero ardua per la complessità dell’organizzazione degli istituti di credito internazionali.