Il pignoramento è una misura molto invasiva e gravosa per il debitore, che può subire la perdita dei suoi beni o una riduzione del suo reddito. Per questo il Codice di Procedura Civile consente al debitore di tutelarsi mediante l’azione di opposizione al pignoramento, secondo iter procedurali ben precisi.
In questo articolo vedremo quali sono le forme di opposizione al pignoramento previste dalla legge, quali sono i requisiti e i termini per proporle e quali sono le conseguenze della loro proposizione. Inoltre, passeremo in rassegnai le altre soluzioni possibili per evitare il pignoramento o limitarne gli effetti.
Opposizione all’esecuzione
L’opposizione all’esecuzione è l’azione giudiziale proponibile per contestare il diritto del creditore a procedere all’esecuzione forzata. Si tratta di una contestazione sulla sostanza del debito o sulla validità del titolo esecutivo (cioè il documento che attesta il credito, come una sentenza, un decreto ingiuntivo, un assegno, ecc…).
Questo tipo di opposizione può essere proposta dal debitore sia prima che dopo la notifica dell’atto di pignoramento. Se l’esecuzione non è ancora iniziata, ma è stata solo “preannunciata” con la notifica del precetto, l’opposizione si fa con atto di citazione davanti al giudice ordinario competente per materia e territorio. Se invece l’esecuzione è già iniziata, il debitore deve presentare il ricorso al giudice dell’esecuzione.
Il termine di decadenza entro cui depositare la formale opposizione all’esecuzione è 20 giorni dalla notifica del precetto o dell’atto di pignoramento. La proposizione dell’opposizione non sospende automaticamente l’esecuzione, ma deve essere il giudice a farlo in presenza di gravi motivi.
L’opposizione all’esecuzione può essere fondata su vari motivi, tra cui:
- nullità o inesistenza del titolo esecutivo;
- il debito è stato estinto o sia è prescritto;
- mancanza o inesattezza del precetto;
- sproporzione tra il debito e i beni pignorati;
- errata individuazione del debitore o del creditore;
- eccesso in fase di esecuzione.
Se l’opposizione viene accolta dal giudice, l’esecuzione viene annullata e il creditore deve restituire al debitore i beni pignorati o il loro valore. Se invece l’opposizione viene respinta, il debitore deve pagare le spese del giudizio e l’esecuzione prosegue.
Opposizione agli atti esecutivi
L’azione di opposizione agli atti esecutivi serve per contestare la regolarità formale degli atti compiuti nell’ambito dell’esecuzione forzata. Tecnicamente si parla di contestazione sulla legittimità della procedura, cioè sul rispetto di quanto richiesto dalla normativa, e non sul merito del debito o del titolo esecutivo, ossia sui motivi che hanno portato a non ripagare il credito.
L’opposizione agli atti esecutivi può essere proposta solo dopo la notifica dell’atto di pignoramento, con ricorso al giudice dell’esecuzione. L’opposizione deve essere proposta entro 20 giorni dalla notifica dell’atto impugnato o dalla conoscenza dell’irregolarità.
Anche in questo caso l’opposizione non sospende automaticamente l’esecuzione. Dipende dal giudice concedere la sospensione per gravi motivi, tra cui:
- nullità o irregolarità dell’atto di pignoramento;
- nullità o irregolarità della notifica degli atti;
- nullità o irregolarità della vendita dei beni pignorati;
- violazione delle norme sulla pignorabilità dei beni;
- violazione delle norme sulla competenza territoriale.
Se il giudice accoglie l’opposizione agli atti esecutivi, l’atto impugnato viene annullato e il creditore deve riportare tutto allo stato anteriore. Se invece l’opposizione viene respinta, il debitore deve pagare le spese del giudizio e l’esecuzione prosegue.
Opposizione di terzo
L’opposizione di terzo è l’azione esperibile a tutela i diritti di chi non è parte nel rapporto tra creditore e debitore, ma subisce lo stesso gli effetti dell’esecuzione forzata. Si tratta di una contestazione sulla titolarità dei beni pignorati o sulla loro indisponibilità.
L’opposizione di terzo può essere proposta da chiunque abbia un interesse legittimo a far valere il suo diritto sui beni pignorati, come ad esempio:
- il comproprietario del bene pignorato, se il bene è posseduto in comunione con il debitore;
- il coniuge del debitore, se i beni pignorati sono parte della comunione legale dei beni;
- il coerede del debitore, se i beni pignorati sono parte dell’eredità indivisa;
- il locatario del bene pignorato, se il bene è dato in locazione dal debitore;
- il creditore ipotecario del bene pignorato, se il bene è gravato da un’ipoteca a suo favore.
L’opposizione può essere proposta in qualsiasi momento dell’esecuzione forzata, con atto di citazione dinnanzi al giudice ordinario competente per materia e territorio. La sospensione deve essere dichiarata espressamente dal giudice, in presenza di gravi motivi che la giustifichino.
Il proponente dell’opposizione di terzo deve dimostrare con prove certe il suo diritto sui beni pignorati e la sua preesistenza rispetto all’inizio dell’esecuzione. Inoltre, deve dare evidenza che non ha consentito o tollerato l’espropriazione dei beni.
Se l’opposizione viene accolta dal giudice, i beni pignorati vengono restituiti al terzo oppure assegnati al creditore a fronte del pagamento al terzo del valore dei suoi diritti. Se invece l’opposizione viene respinta, il terzo deve pagare le spese del giudizio e l’esecuzione prosegue.
Qual è il giudice competente
Dal momento che il pignoramento è a tutti gli effetti un’azione giudiziaria, il debitore ha la facoltà di opporsi all’esecuzione con un ricorso al tribunale, per contestare il diritto del creditore a procedere all’esecuzione o la regolarità e la validità degli atti esecutivi.
A seconda della natura del credito, si può distinguere tra due situazioni:
- credito derivante da una pretesa tributaria (ad esempio imposte, tasse o sanzioni), la cui norme di riferimento è contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che disciplina le procedure di riscossione dei crediti erariali e degli enti pubblici. In base a tale normativa, la giurisdizione può spettare al giudice tributario o al giudice ordinario;
- credito non tributario (ad esempio per acquisti oppure risarcimento danni non liquidato), la cui materia è regolata dal Codice di Procedura Civile per le procedure esecutive. In base a tale normativa, la giurisdizione spetta sempre al giudice ordinario;
A seconda, invece, del momento in cui viene proposta l’opposizione al pignoramento, si può distinguere tra:
- opposizione preventiva: il giudice competente viene individuato in base al criterio del valore della causa;
- opposizione successiva: avviene ad esecuzione già iniziata, davanti al giudice presso cui è incardinato il processo esecutivo in corso, il quale individua, all’esito della prima udienza di comparizione, il giudice competente alla trattazione della causa di merito.
Per quanto riguarda la competenza per territorio, questa è determinata ai sensi dell’art. 27 del Codice di Procedura Civile, il quale dispone che:
- per l’opposizione al precetto è competente il giudice del luogo in cui è effettuata la dichiarazione di residenza o elezione di domicilio del creditore, purché vi si trovino i beni del debitore da sottoporre ad esecuzione;
- se il creditore non ha individuato il domicilio o la dichiarazione di residenza nel comune in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione sul precetto, oppure sia stato fatto ma in quel luogo non siano presenti beni del debitore, l’opposizione al precetto deve essere proposta dinanzi al giudice del luogo in cui è stato notificato il precetto.