Equitalia può pignorare la prima casa

Equitalia può pignorare la prima casa

Riccardo Corradino
- Esperto debiti

I debiti sono così aumentati da chiederti se Equitalia può pignorare la prima casa? La risposta è , ma in presenza di condizioni più stringenti rispetto ai debiti con i privati.

Passiamo subito a vedere quando e come evitare o limitare il rischio di perdere la tua abitazione principale per debiti fiscali.

Come funziona il pignoramento della prima casa da parte di Equitalia

Il pignoramento della prima casa è il primo passo del procedimento giudiziario di esecuzione immobiliare, che può essere intrapreso da un creditore nei confronti di un debitore che non ha pagato il suo debito entro i termini stabiliti.

L’obiettivo del creditore è ottenere la vendita obbligata all’asta dell’immobile del debitore e trattenere il ricavato per soddisfare il suo credito. Il debitore perde quindi la proprietà e il possesso della sua abitazione principale.

In caso di debiti di natura fiscale (che derivano da somme dovute alle amministrazioni pubbliche, ma che non sono mai state pagate) l’Erario può rivalersi anche sull’immobile in cui risiede il contribuente insolvente, in alcuni casi solo dopo aver iscritto l’ipoteca su di esso.

La prima casa è un bene essenziale per la vita di una persona e della sua famiglia. Per questo motivo Equitalia (oggi Agenzia delle Entrate Riscossione) può pignorarla, ma con paletti maggiori rispetto al debito con i privati, tra cui l’importo del debito, il valore dell’immobile, la residenza e l’esistenza di altri beni espropriabili.

Quando Equitalia può pignorare la prima casa

Equitalia (o Agenzia delle Entrate Riscossione) può vincolare la prima casa dei contribuenti morosi solo se si verificano determinate condizioni introdotte dal cosiddetto “Decreto del fare” (D.l. n. 69/2013, convertito nella Legge 98/2013), che ha voluto tutelare i contribuenti in difficoltà economica e impedire che perdano la loro unica abitazione per debiti con il Fisco.

Pertanto, oggi Equitalia non può pignorare la prima casa se:

  • il debitore vi ha posto la sua residenza anagrafica;
  • l’immobile è l’unico di proprietà del debitore esecutato;
  • la casa è accatastata per uso abitativo civile;
  • l’immobile non è di lusso, secondo le categorie catastali.

Inoltre, Equitalia non può procedere nemmeno se il debito complessivo del contribuente nei confronti dell’Erario è inferiore a 20.000 euro. In questo caso vale anche il divieto di iscrivere l’ipoteca immobiliare, ma deve cercare altri beni da pignorare (ad esempio il conto corrente, l’automobile, lo stipendio, la pensione).

Invece, se l’ammontare del debito è tra 20.000 e 120.000 euro, Equitalia può iscrivere ipoteca sulla casa, ma non può procedere al pignoramento. L’ipoteca serve solo come garanzia aggiuntiva per il credito e non comporta la perdita dell’immobile.

Solo se il debito è maggiore di 120.000 euro, Equitalia può pignorare la prima casa del contribuente inadempiente, a meno che non si tratti di un immobile impignorabile per legge (ad esempio per motivi di interesse storico o artistico).

Come evitare o contrastare il pignoramento della prima casa

Esistono quindi alcune possibilità per sfuggire legalmente al pignoramento, a seconda del momento in cui si interviene e della situazione patrimoniale del debitore.

Prima dell’iscrizione di ipoteca

La prima cosa da fare per salvare la prima casa dalla morsa erariale è cercare di estinguere il debito entro i termini previsti dalla cartella esattoriale o dall’avviso di accertamento.

Se ciò non è possibile, si può richiedere all’Agenzia delle Entrate Riscossione una rateizzazione del debito. In questo modo si sospende la riscossione coattiva e si evita l’iscrizione di ipoteca sull’immobile.

Se il debito è inferiore a 20.000 euro, si può anche chiedere all’Agente della riscossione di rinunciare all’iscrizione di ipoteca sull’immobile, a condizione che il contribuente non abbia altri beni pignorabili e che dimostri la sua situazione di difficoltà economica.

Un’altra opzione per scongiurare il pignoramento della prima casa in presenza di
debiti erariali superiori a 120.000 euro, e non si rientra nelle condizioni sopra esaminate, è vendere l’immobile prima che venga iscritta l’ipoteca da parte di Equitalia. L’auspicio è di ottenere un prezzo di acquisto più alto rispetto all’asta, e saldare l’intero debito con il ricavato.

Dopo l’iscrizione di ipoteca

Se Equitalia ha già iscritto ipoteca sull’immobile, le possibilità per evitare il pignoramento della prima casa sono più limitate. Tuttavia, si può ancora tentare di pagare il debito nei termini previsti dalla notifica dell’ipoteca o chiedere una rateizzazione. In tal modo si può ottenere la cancellazione dell’ipoteca e la sospensione della procedura esecutiva.

Se quelle soluzioni non sono possibili, si può provare a proporre all’Agenzia delle Entrate Riscossione il saldo e stralcio, ossia una transazione fiscale “bonaria” per chiudere la controversia tributaria con il pagamento di una somma minore rispetto al debito originario.

Dopo il pignoramento

Se Equitalia ha già pignorato la prima casa, le chances di evitare la vendita all’asta sono quasi nulle. Tuttavia, si può ancora tentare l’opposizione con un ricorso al giudice dell’esecuzione.

Il ricorso può essere fondato su vari motivi, tra cui:

  • la nullità o l’inefficacia del titolo esecutivo (ad esempio la cartella esattoriale) o dell’atto di pignoramento, per vizi formali o sostanziali;
  • erronea individuazione o valutazione dell’immobile;
  • esistenza di cause di impignorabilità o di esenzione non prese in dovuta considerazione;
  • il pagamento o la prescrizione del debito.
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